Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 37

(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Chi ha interesse a registrare nel registro pubblico generale un atto fra quelli indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto. Deve altresì presentare all'ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni: 1) nome, cognome e domicilio del richiedente; 2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione; 3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme; 4) il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera, oggetto dell'atto. L'ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella parte quarta del registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. L'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita registrazione con le indicazioni sopra accennate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-37

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(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge). (Art. 37 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo