Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo V

Art. 50

(Art. 175 della legge, ultimo comma).

In vigore dal 18 dic 1942
L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni non può essere inferiore alla metà dell'ammontare del compenso normalmente riscosso dall'E.I.D.A. per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni. Tale ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono determinate dall'E.I.D.A. à sensi dell'art. 175 della legge, ultimo comma, su proposta di un comitato, costituito presso l'E.I.D.A. medesimo a norma del suo statuto. Speciali accordi saranno presi tra l'E.I.D.A. e l'ente esercente per quanto riguarda la radiodiffusione.
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(Art. 175 della legge, ultimo comma). (Art. 50 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) — Testo vigente | Portale Normativo