Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo V
Art. 50
50 / 67(Art. 175 della legge, ultimo comma).
In vigore dal 18 dic 1942
L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni non può essere inferiore alla metà dell'ammontare del compenso normalmente riscosso dall'E.I.D.A. per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.
Tale ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono determinate dall'E.I.D.A. à sensi dell'art. 175 della legge, ultimo comma, su proposta di un comitato, costituito presso l'E.I.D.A. medesimo a norma del suo statuto.
Speciali accordi saranno presi tra l'E.I.D.A. e l'ente esercente per quanto riguarda la radiodiffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-50