Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo IV

Art. 48

(Articoli 153 e 154 della legge).

In vigore dal 5 mar 2008
1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all', comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell', gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge. 2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-48

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