Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo III

Art. 251

In vigore dal 5 mar 1986
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-251

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