Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo III
Art. 250
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-250