Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 247
In vigore dal 19 apr 1942
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-247