Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 248
In vigore dal 19 apr 1942
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-248