Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo III

Art. 253

In vigore dal 19 apr 1942
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
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