Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo III

Art. 256

In vigore dal 19 apr 1942
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI
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