Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo III
Art. 256
In vigore dal 19 apr 1942
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
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