Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 232 bis

In vigore dal 20 feb 1983
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
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