Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 101 ter
In vigore dal 15 gen 1993
Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-101-ter