Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 73 bis
AbrogatoIn vigore dal 31 ott 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
- Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) la proroga al 31 ottobre 2025 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
- Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) la proroga al 31 ottobre 2026 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-73-bis