Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 34 bis
In vigore dal 20 set 1975
Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell' del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell' del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-34-bis