Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 163

In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
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