Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 160

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
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