Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 162
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-162