Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 167

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
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