Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 171

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.
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