Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 174

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-174

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo