Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 174
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-174