Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 172
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purchè la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-172