Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 168

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
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