Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 165
In vigore dal 19 apr 1942
Gli effetti dell'annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-165