Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 164
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-164