Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 177
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-177