Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 182
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-182