Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 181

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-181

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