Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 186
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-186