Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 190

In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo. Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.
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