Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 191
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-191