Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 192
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-192