Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 197

In vigore dal 19 apr 1942
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-197

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