Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 198
In vigore dal 19 apr 1942
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-198