Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 199

In vigore dal 19 apr 1942
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
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