Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 201

In vigore dal 19 apr 1942
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
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