Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 195

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-195

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