Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 193
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-193