Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 183

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-183

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo