Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 178

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
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