Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. III

Art. 158

In vigore dal 19 apr 1942
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
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