Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. III
Art. 154
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-154