Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. III

Art. 152

In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
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