Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. III

Art. 150

In vigore dal 19 apr 1942
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del 1865.
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