ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IIIArt. 145 AbrogatoIn vigore dal 7 ago 1966Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607Storico versioni· 1 modificazioneLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-145