Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. III
Art. 153
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-153