Art. 163
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 163

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In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
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