Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo III
Art. 255
In vigore dal 19 apr 1942
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall' del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Storico versioni
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