Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo III

Art. 249

In vigore dal 19 apr 1942
Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale.
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Art. 249 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. — Testo vigente | Portale Normativo