Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 246
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purchè l'inadempimento si verifichi posteriormente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-246