Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 246

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purchè l'inadempimento si verifichi posteriormente.
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