Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 242
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-242